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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

1) Premessa. Nozione di pacchetto turistico - Ai sensi dell’art. 2, n.1 Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 attuativo della Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) Disposizioni normative e Disciplina applicabile. - Il contratto avente ad oggetto la vendita di pacchetti turistici, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore viaggiatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato D. Lgs. 111/95. Il contratto avente a oggetto l’organizzazione di viaggi, soggiorni e la vendita di servizi turistici singolarmente considerati è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali di contratto, anche dalle clausole particolari convenute nella documentazione consegnata al viaggiatore, nonché dal D. Lgs. 111/95 e da tutte quelle convenzioni internazionali applicabili, nonché dalla normativa interna contenuta nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione.

3) Prenotazioni - La prenotazione potrà effettuarsi solo in seguito ad accettazione da parte del consumatore delle presenti condizioni generali. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata all’effettuazione del relativo pagamento, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo dal quale l’organizzatore invierà voucher di scambio anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nelle note e nei dettagli dell’offerta, o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite, o indicate nei relativi documenti di viaggio, dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

4) Pagamenti - Il consumatore provvederà a versare l’intero ammontare in unica soluzione all’atto della prenotazione. La mancata effettuazione del pagamento nei termini stabiliti costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Agenzia di viaggio venditrice e dall’Organizzatore.

5) Prezzo - Il prezzo del pacchetto turistico e/o dei viaggi, e/o dei soggiorni e/o di servizi turistici singolarmente considerati è indicato per ogni offerta e nella scheda offerte/prenotazioni. Altri oneri posti a carico del viaggiatore, quali spese obbligatorie da pagarsi in loco, andranno sempre specificate nelle note e nei dettagli dell’offerta.

6) Recesso del consumatore - Last - Minute Tours, considerando la tempistica e le modalità con cui opera, non prevede né accetta alcun tipo di annullamento del viaggio e per nessun motivo, neanche di carattere eccezionale, rimborserà la cifra, o parte di essa, versata per l’acquisto del viaggio.

7) Annullamento del pacchetto turistico - Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 111/95, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile.

8) Modifiche essenziali del contratto da parte dell’operatore - Prima della partenza l’operatore può modificare in modo significativo uno o più elementi essenziali del contratto dandone immediata comunicazione al consumatore indicando il tipo di modifica. In considerazione della prassi che sia per ragioni tecniche operative che commerciali le Compagnie aeree si riservano la facoltà di modificare gli orari e gli operativi di volo, nonché il tipo e la Compagnia titolare dei mezzi utilizzati, specialmente per i voli speciali ITC, Last - Minute Tours, appena ricevutane la comunicazione dall’organizzatore, s’impegna a comunicare immediatamente al consumatore le modifiche, qualora le stesse compromettano nella sostanza la fruizione oppure la qualità del servizio convenuto. In virtù della suddetta prassi, e al fine di evitare casi di mancata ricezione della comunicazione della modifica dovuta ad irreperibilità del consumatore, questo stesso è tenuto a contattare Last Minute Tours 24 ore prima della partenza per apprendere di eventuali modifiche.

9) Modifiche dopo la partenza - L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale del contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcito in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) Sostituzioni - Last Minute Tours, considerando la tempistica e le modalità con cui opera, ed eccetto per i voli di linea, prevede per ogni cessione o sostituzione del viaggiatore un rimborso spese di euro 80,00 , a carico dello stesso viaggiatore. Resta chiaro che, qualora si registrasse una cessione, il nominativo e le generalità del cessionario, come quelle del nuovo viaggiatore, devono essere tempestivamente segnalate alla Last - Minute Tours, che se ne riserva l’accettazione in base ai termini in cui è stata presentata la richiesta.

11) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) Classificazione alberghiera - La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilità dall’organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

13) Regime di responsabilità - L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate. Last Minute Tours, inoltre, è responsabile, per la riservatezza dei dati comunicati dal consumatore, esclusivamente dal momento in cui questi pervengono nella banca dati e non durante la loro trasmissione.

14) Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

15) Obbligo di assistenza - L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

16) Reclami e denunce - Il consumatore a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n. 2 D. Lgs. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze della sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

17) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio - Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli solo se richieste all'atto della prenotazione con nomi di tutti e codice fiscale dell'intestatrio della pratica (costo 5% della quota che si intende assicurare ,il capitale massimo assicurabile è di € 1.000,00 per persona) . Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie (5% del costo complessivo del viaggio).

18) Fondo di Garanzia - è prevista l’istituzione presso la Presidenza del consiglio dei ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. Lgs. 111/95.

19) Foro competente e clausola compromissoria - Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Livorno.

Condizioni generali di contratto di vendita
di singoli servizi turistici


A) Disposizioni normative - Il contratto avente ad oggetto la vendita del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

B) Condizioni di contratto - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3, c.1; art. 4; art. 6; art.7; art. 8; art. 9, c.1°; art. 10; art. 14, c.1; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

C) Recesso del consumatore - Last - Minute Tours, considerando la tempistica e le modalità con cui opera, non prevede né accetta alcun tipo di annullamento del viaggio e per nessun motivo, neanche di carattere eccezionale, rimborserà la cifra, o parte di essa, versata per l’acquisto del viaggio, e/o del solo servizio di trasporto, e/o del solo soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico.